Con una nota della Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 27156 del 03/12/2013, indirizzata al Comune di Cuneo che aveva sollevato la questione, hadefinitivamente chiarito la categoria di appartenenza ex D.P.R. n. 158/99, ai fini TARES (ora TARI), per gli artigiani del settore alimentare con relativa rivendita (panetterie nello specifico, ma anche pastifici, gelaterie, pasticcerie ed altre attività di produzione alimentare artigiana e simili con laboratori).
La determinazione della categoria, per queste tipologie di attività, dipende direttamente da un “principio di prevalenza”, pertanto nel caso in cui l’attività di produzione sia prevalente rispetto a quella di vendita, si potrà applicare per la categoria 21 “Attività artigianali di beni specifici”. Nel caso contrario si rientrerà nella categoria 24 “Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari”.
La differenza tra il rientrare o meno in una delle due categorie è sostanziale; infatti i coefficienti, per il calcolo dell’imposta, previsti per la categoria 21 (da 0,55 a 1,09) sono sensibilmente inferiori rispetto a quelli previsti per la categoria 25 (da 2,02 a 2,76).
La problematica non è di poco conto se solo si considera il forte inasprimento della tassa rifiuti per le aziende della panificazione (ma anche per altre attività di produzione/rivendita alimentare) che hanno visto consistenti aumenti, anche superiori al 200%.
La problematica sollevata riguarda la corretta categoria TARES applicabile alle attività in questione, considerato che molte Amministrazioni locali optavano per la categoria 25, che ha profili più onerosi.
Gli operatori interessati alla revisione di categoria possono rivolgersi presso le sedi territoriali Confesercenti per la correzione del tributo.