Entra in vigore la normativa che impone a olivicoltori, commercianti di olive, sansifici, raffinerie e piccoli frantoi di tenere un registro telematico di carico e scarico dell’olio. L’Italia infatti ha recepito, con un decreto in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, quanto disposto dal regolamento comunitario 299/2013 che abolisce tutte le esenzioni previste nel decreto ministeriale 8077/2009. L’annuncio è stato dato dal ministero delle politiche agricole, con circolare del 20 dicembre scorso, a cui ha fatto seguito una circolare esplicativa di Agea del 24 dicembre.
Per “chiunque produce, detiene o commercializza uno o più oli per qualsiasi scopo professionale o commerciale, è obbligato alla tenuta di un registro per ogni stabilimento e/o deposito, esclusi i punti vendita e i depositi di soli oli confezionati, nel quale sono annotati i relativi carichi e scarichi. Nel caso di produzione e/o di lavorazione e/o di detenzione per conto terzi, il registro è tenuto dal contoterzista che procede materialmente alla produzione e/o alla lavorazione e/o alla detenzione degli oli.”
Sono esclusi solo gli operatori che detengono esclusivamente oli: utilizzati quali ingredienti in prodotti alimentari diversi dalle miscele di oli disciplinate all’art. 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 29/2012; destinati ad usi non alimentari; destinati all’autoconsumo; preconfezionati ed etichettati”
Il registro provvisorio sarà disponibile dal 14 febbraio 2014, e fino al 10 marzo sarà possibile effettuare le prime annotazioni.Tutti gli operatori sono invitati a iscriversi al portale telematico Sian partire dal 31 gennaio 2014. , non solo le aziende agricole ma anche le persone fisiche che producono olio d’oliva che potranno accedere con il proprio codice fiscale.