Per valorizzare il patrimonio naturalistico ed enogastronomico abruzzese la Giunta regionale approva il Regolamento di attuazione della Legge regionale n.38 del 31/07/2012 che disciplina le attività agrituristiche in Abruzzo. Un testo che definisce i parametri per la verifica del rapporto di connessione, le modalità di esercizio dell’attività agrituristica, le procedure amministrative, i criteri per la classificazione delle aziende agrituristiche, le modalità per l’esecuzione dei controlli e ogni altro aspetto inerente allo svolgimento dell’attività agrituristica.
“Un’attività – spiega l’assessore alle Politiche agricole, Mauro Febbo – alla quale prestiamo la massima attenzione in quanto la riteniamo fondamentale per lo sviluppo della nostra agricoltura. Per questo la Regione Abruzzo intende sostenere il settore primario promuovendo e disciplinando nel proprio territorio l’agriturismo, allo scopo di agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali, tutelare i redditi agricoli e favorire la multifunzionalità tutelando l’immenso patrimonio naturale, edilizio ed ambientale abruzzese. L’agriturismo deve diventare un punto strategico per la promozione del territorio e soprattutto delle numerose eccellenze made in Abruzzo. In particolare l’obiettivo è restituire all’ agriturismo la sua natura originaria: quella di fondamentale strumento per la difesa e la valorizzazione dell’immenso patrimonio naturalistico ed enogastronomico abruzzese. In questo modo inoltre si pone fine alla confusione venutasi a creare con il mondo della ristorazione, definendo meglio le differenti vocazioni, con il consumatore che avrà la massima garanzia sulla qualità e l’origine dei prodotti che gli verranno offerti”. Con la proposta approvata dalla Giunta regionale, che dovrà passare all’esame del Consiglio, vengono definite 7 tipologie di attività: alloggio, somministrazione di pasti e bevande, organizzazione di degustazioni di prodotti agricoli aziendali trasformati anche integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di qualità abruzzesi, compresa la mescita di vini. A queste, che sono le sole in grado di ottenere, in modo indipendente, il certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica si aggiungono: organizzazione di attività ricreative, culturali, ippoturistiche, sportive, escursionistiche, naturalistiche, allestimento di strutture museali dedicate al mondo rurale, trasformazione e confezionamento di prodotti, vendita dei prodotti agricoli, svolgimento del ruolo di operatore ambientale e culturale. Sono descritte le singole attività agrituristiche e i loro parametri tecnici, frutto della concertazione con Organizzazioni professionali e Associazioni regionale agrituristiche. L’attività di alloggio in strutture aziendali prevede un numero massimo di 50 posti letto. Viene introdotta una particolare forma di alloggio di tipo familiare “Alloggio familiare” praticata nel limite massimo di dieci ospiti; il campeggio viene praticato nella misura massima di venti piazzole e 50 persone ospitate contemporaneamente. L’attività di ristorazione è prevista nel limite massimo di 80 posti/tavola e non cumulabili. Viene, inoltre, introdotta la possibilità da parte dell’ azienda agrituristica di organizzare eventi, in numero massimo di 15 giornate nell’arco dell’anno, legati all’ambiente rurale, all’alimentazione tipica e alle tradizioni rurali. Per consolidare e rafforzare il legame con la produzione regionale, sono specificati i limiti di provenienza delle materie prime utilizzate come ingredienti nella preparazione dei pasti. Nell’utilizzo degli ingredienti per la preparazione dei pasti, alimenti e bevande, devono essere rispettati i seguenti limiti di provenienza per quanto riguarda le materie prime: non meno del 90% deve essere di produzione aziendale e di altre aziende agricole della regione, o dal settore dell’artigianato tipico abruzzese che garantisce l’utilizzo di materie prime agricole regionali con preferenza ai prodotti tipici e biologici, caratterizzati dai marchi tutelati dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria compresi nell’elenco regionale dei prodotti agro-alimentari tradizionali (come ad esempio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG). Almeno metà della predetta quota deve essere rappresentata da prodotti dell’ azienda o ricavati da materie prime aziendali e ottenuti anche attraverso lavorazioni esterne. La restante quota, massimo del 10%, può essere riservata ai prodotti alimentari non presenti nel territorio regionale ma tali da soddisfare le caratteristiche di qualità e tipicità. Per gli operatori che svolgono esclusivamente le attività di ristorazione, la percentuale relativa all’origine delle materie prime aziendali è aumentata di 10 punti percentuali. Per gli operatori che svolgono attività agrituristica nelle aree svantaggiate e montane la percentuale relativa alle materie prime aziendali è diminuita di 20 punti. Si definiscono i criteri di conteggio e le modalità per la verifica del rapporto di connessione tra le attività agricole e quelle agrituristiche: le giornate di lavoro agrituristiche devono essere inferiori al 50% del totale delle giornate agricole; tale rapporto sale al 60% nelle aree montane svantaggiate. Vengono definiti gli aspetti tecnici e amministrativi della vendita diretta e della promozione dei prodotti. Le modalità previste sono: su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola di cui l’attività agrituristica è complementare o in altre aree private di cui l’azienda ne abbia la disponibilità; in forma itinerante; in forma non itinerante su aree pubbliche; in locali aperti al pubblico; su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio; con le modalità tipiche del commercio elettronico. La Regione promuove la formazione professionale rivolta agli operatori agrituristici e la consulenza alle imprese agrituristiche (tecnica, fiscale, tributaria e finanziaria, sanitaria e sicurezza). La Regione, con atto amministrativo, definirà la procedura, i criteri e le modalità di classificazione delle strutture ricettive agrituristiche sulla base dei criteri di classificazione omogenei approvati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Per garantire una maggiore tutela dei consumatori infine vengono regolamentati anche la vigilanza e il controllo nel settore agrituristico. Il competente Servizio della Regione effettuerà apposite verifiche annuali al fine di acquisire elementi sulla sussistenza ed il mantenimento dei requisiti previsti mentre il Comune competente è tenuto a verificare il corretto svolgimento delle attività agrituristiche inviando alla Regione gli esiti dei controlli effettuati.