Una delegazione di Confesercenti, con rappresentanti di Fiesa, accompagnati dai Tecnici del Legislativo e del Tributario confederale, ha incontrato l’Anci lo scorso 10 febbraio per affrontare la questione della TARES e del nuovo tributo TARI sulle aree di servizio carburanti.
L’incontro, che ha fatto seguito alla richiesta avanzata da alcune Federazioni di Confesercenti – tra cui Fiesa – in merito all’applicazione della TARES (Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi), che ha comportato per le imprese notevoli aggravi, è stato proficuo ed interessante.
La delegazione, consegnando un dossier, ha evidenziato la difficoltà normativa che ha comportato incertezze interpretative e ritardi nell’approvazione dei regolamenti comunali; le imprecisioni diffuse nel calcolo della tassa per alcune categorie di contribuenti; la duplicazione dei costi per lo stesso servizio e l’eterogeneità dei criteri assunti dagli Enti locali.
Sui vari aspetti trattati, Confesercenti ha chiesto l’apertura di tavoli di lavoro dedicati ai temi oggetto dell’incontro per affrontarli in modo omogeneo e quanto più condiviso, da un punto di vista metodologico e di analisi. L’Anci ha dato la propria disponibilità all’apertura del Tavolo.
Nel merito delle questioni poste dalla distribuzione alimentare, relative alla tassazione delle aree a produzione di rifiuti speciali ed assimilati, il Rappresentante dell’Anci ha riconosciuto la fondatezza di un orientamento coordinato verso gli Enti locali finalizzato alla sottrazione sistematica dalle aree tassabili di quelle sottoposte sia a regime di raccolta differenziata, onde evitare l’affermazione di meccanismi di doppia imposizione che delle aree non produttive di rifiuti.
La tariffa, dunque, deve essere determinata solo su quella parte produttiva di rifiuti non speciali, essendo questi ultimi conferiti a raccolta differenziata, tramite raccoglitori autorizzati, ai sensi del Regolamento Europeo CE 1774/2002, in vigore dal 1° maggio 2003, contenente le norme sanitarie relative allo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. In virtù della normativa vigente, dunque, gli operatori alimentari produttori di rifiuti di origine animale di categoria 3 “Basso rischio” hanno provveduto nel corso degli anni a stipulare appositi contratti con operatori specializzati a ciò autorizzati per il ritiro e lo smaltimento degli scarti di lavorazione.
In particolare si è condiviso l’orientamento di moltissime Amministrazioni comunali che già hanno acquisito l’indirizzo di sottrarre dalla determinazione della tariffa la superficie dei laboratori e del retro banco vendita e si è auspicato, in questo senso, un intervento dell’Anci per rendere omogeneo sul territorio nazionale tale indicazione.
Sul punto delle categorie merceologiche prese a riferimento per il calcolo della tariffa TARES – in riferimento alle categorie dell’allegato 1 del DPR 158/99 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) – riguardanti i panificatori, la delegazione ha chiesto l’univocità di orientamento da parte dei comuni, ricomprendendo le attività di panificazione nella categoria 21 anziché 25. A tale riguardo la delegazione ha prodotto una Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 27156 del 3 dicembre 2013 indirizzata al Comune di Cuneo che stabilisce la congruità di tale inquadramento categoriale, anche in relazione all’attività prevalente.
Più in generale la delegazione di Confesercenti ha sottolineato l’opportunità di ripensare il sistema delle categorie soprattutto in relazione alla Riforma Bersani che ha previsto due grandi aree commerciali – food e non food – rivoluzionando il sistema delle tabelle merceologiche della vecchia Legge 426/71 (Disciplina del commercio) e introducendo, altra novità, la distinzione tra piccola, media e grande distribuzione.
Nell’ambito delle riflessioni emerse dal confronto, appare significativa l’esigenza di mettere in atto processi virtuosi, finalizzati sia al risparmio per le imprese che per le aziende strumentali affidatarie del servizio di raccolta dei rifiuti urbani. In questo senso una traccia di lavoro attiene alla possibilità di dotare le isole ecologiche di aree dedicate al ricevimento degli scarti di lavorazione del settore ortofrutticolo – operante su base volontaria – in quanto tra quelli più penalizzati dalla tariffa TARES.
Su questi ed altri temi le parti al Tavolo hanno condiviso di procedere ad un lavoro condiviso di riflessione sul sistema tariffario locale sulla base del quadro normativo, dalla citata circolare del MEF al DPR 158/99, al DL “Salva Italia” 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), al DL “Destinazione Italia” n. 145/2013, Art. 1 commi 654 e seguenti.